A chi è rivolto

Ai genitori a cui nasce un figlio.

Descrizione

La dichiarazione di nascita è obbligatoria, perché permette di provare l’esistenza di una persona, di stabilire la sua identità e di inserirla in un nucleo familiare.

Fa nascere in capo al bambino la capacità giuridica, cioè l’attitudine alla titolarità di diritti e di doveri giuridici, ovvero la sua capacità di essere soggetto di diritti e di obblighi. La capacità giuridica si acquista con la nascita, e costituisce un attributo ineliminabile della persona (art. 1 c.c.).

Deve essere fatta da:

  • un genitore;
  • un’altra persona munita di procura speciale redatta dai genitori;
  • il medico, l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto;
  • entrambi i genitori in caso che non siano legali da matrimonio.

Può essere fatta nei seguenti modi:

  • entro dieci giorni, presso il Comune di residenza dei genitori o in caso di residenza diversa, di regola presso quello della madre;
  • entro tre giorni, presso il presidio ospedaliero ove è avvenuta la nascita;
  • entro dieci giorni, presso l’ufficio Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita
Come fare

Presentarsi personalmente all’Ufficio Servizi Demografici.

Cosa serve

Requisiti per accedere al servizio:

  • Il dichiarante o i dichiaranti devono essere in possesso di identità digitale SPID o CIE.

Nel caso i genitori siano legati dal vincolo del matrimonio:

  • un solo genitore, munito di SPID o CIE, deve presentarsi personalmente avanti all’ufficio stato civile del comune di residenza della madre.

Nel caso in cui i genitori non siano legati tra loro da vincolo matrimoniale:

  • devono essere presenti entrambi i genitori, ciascuno con la propria identità digitale (SPID o CIE), per sottoscrivere la denuncia di nascita. La presenza congiunta ha valore come riconoscimento di entrambi i genitori..

Documenti occorrenti:

  1. attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria dell’ospedale ove è nato il bambino/la bambina
  2. documento d’identità valido dei dichiaranti
  3. credenziali SPID o CIE attive per l'accesso e l'autenticazione

Quando la dichiarazione è resa presso il presidio ospedaliero:

  • è a cura di quest’ultimo trasmettere l’atto al Comune ove ha sede l’Ospedale o, su specifica richiesta dei genitori, l’atto viene trasmesso al Comune di residenza della madre.

Quando la nascita avviene occasionalmente all’estero, entrambi i genitori devono presentare all’ufficio Servizi Demografici:

  • l'atto di nascita rilasciato dalle autorità straniere (non va bene la dichiarazione dell’ospedale) del luogo dove è avvenuto l’evento, debitamente tradotto in italiano e legalizzato dall’Ambasciata Italiana del luogo dove è avvenuto l’evento.

Quando i genitori sono entrambi stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata devono presentare:

Quando i genitori italiani vogliono attribuire un doppio cognome o solo il cognome della madre devono presentare il modello seguente:

Cosa si ottiene

La dichiarazione di nascita.

Tale dichiarazione è obbligatoria, perché permette di provare l’esistenza di una persona, di stabilire la sua identità e di inserirla in un nucleo familiare.

Tempi e scadenze

La denuncia va effettuata:

  • entro dieci giorni presso il Comune di residenza dei genitori o in caso di residenza diversa: di regola presso quello della madre
  • entro tre giorni presso il presidio ospedaliero ove è avvenuta la nascita
  • entro dieci giorni presso l’ufficio Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita

Il servizio è reso in tempo reale.

Costi

Il servizio è gratuito.

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Ulteriori informazioni

Disposizioni sul cognome

L’Ordinamento dello stato civile (ART. 33 DPR 396/2000) stabilisce che il bambino debba portare il COGNOME del padre nei casi di filiazione legittima e di riconoscimento da parte del padre.

La Sentenza della Corte del 27.04.2022 ha modificato e ampliato le possibilità di attribuzione del cognome.

Il cognome può comporsi con i cognomi di entrambi genitori nell'ordine da loro deciso, a meno che, di comune accordo, attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Di conseguenza l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.

La Sentenza si applica esclusivamente ai casi di attribuzione del cognome alla nascita.

Disposizioni sul nome

L’Ordinamento dello stato civile (ARTT. 34,35,36 DPR 396/2000) vieta di imporre al bambino lo stesso nome del PADRE vivente, FRATELLO o SORELLA viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. 

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici, anche separati NON SUPERIORI A TRE. In questo ultimo caso tutti gli elementi del nome dovranno essere sempre riportati in tutti i documenti anagrafici e di stato civile, nonché personali. 

Se il dichiarante della nascita non dà il nome al bambino, vi supplisce l’Ufficiale di Stato Civile.

Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’Ufficiale di Stato Civile impone ad essi il nome ed il cognome.

Codice Fiscale

All’atto della denuncia di nascita, l’ufficio Stato Civile si collega telematicamente all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione del Codice Fiscale al nuovo nato.

Il Codice Fiscale verrà recapitato tramite posta direttamente all’indirizzo di residenza.

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Ultimo Aggiornamento

21
Ott/25

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