Modalità per costituire e sciogliere una Convivenza di fatto.
Stato Civile – Convivenze di fatto
A chi è rivolto
Ai cittadini che intendono costituire o sciogliere una convivenza di fatto.
Descrizione
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016, che disciplina le convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, purché residenti insieme e di stato civile libero.
La sola coabitazione non comporta la Convivenza e non attribuisce i Diritti della Convivenza di fatto.
In ogni momento, a richiesta dell’interessato, l’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Risoluzione convivenza di fatto
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
- accordo delle parti (uguali formalità previste per la conclusione del contratto)
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
- morte di uno dei contraenti
In caso di risoluzione, i conviventi che avevano scelto il regime di comunione legale dei beni è previsto lo scioglimento della comunione legale.
Scioglimento di una convivenza di fatto
Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della Convivenza di fatto (mediante apposito modulo) in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.
Lo scioglimento della Convivenza di fatto può avvenire anche unilateralmente, con richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, in questo caso il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.
Come fare
Le coppie conviventi che vogliano istituzionalizzare la loro posizione o che vogliono regolare lo scioglimento della convivenza di fatto, devono rendere dichiarazione congiunta presso l'Ufficio Servizi Demografici compilando l’apposita Dichiarazione di costituzione della Convivenza o Dichiarazione di scioglimento della convivenza, unitamente alle copie dei documenti d’identità.
La documentazione potrà pervenire al Comune:
- per posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.villadiserio.bg.it;
- per posta elettronica: info@comune.villadiserio.bg.it;
- consegnandola personalmente all’Ufficio Servizi Demografici;
- spedita a mezzo raccomandata.
Cosa serve
- Compilazione del modulo di Dichiarazione della Convivenza di fatto o di Dichiarazione dello scioglimento della Convivenza di fatto
- Documenti di identità dei conviventi, in corso di validità
Cosa si ottiene
Diritti che si acquisiscono con la convivenza di fatto
Riassunto dell'Art. 1, comma 38 - L. 20 maggio 2016, n. 76 e seguenti.
I conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
- diritti inerenti alla casa di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
- diritti del convivente nell’attività di impresa;
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Con specifica dichiarazione ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono altresì disciplinare i propri rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza da sottoscrivere presso un Notaio o Avvocato.
Il contratto di convivenza e eventuali modifiche o risoluzione dovrà avere la forma scritta di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il contratto di convivenza sarà trasmesso dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula.
Il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione.
Tempi e scadenze
L'Uffico competente finalizza la pratica entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Costi
Il servizo è gratuito.