A chi è rivolto

Ai cittadini che intendono costituire o sciogliere una convivenza di fatto.

Descrizione

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016, che disciplina le convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, purché residenti insieme e di stato civile libero.

La sola coabitazione non comporta la Convivenza e non attribuisce i Diritti della Convivenza di fatto.

In ogni momento, a richiesta dell’interessato, l’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Risoluzione convivenza di fatto

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti (uguali formalità previste per la conclusione del contratto)
  • recesso unilaterale
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
  • morte di uno dei contraenti

In caso di risoluzione, i conviventi che avevano scelto il regime di comunione legale dei beni è previsto lo scioglimento della comunione legale.

Scioglimento di una convivenza di fatto

Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della Convivenza di fatto (mediante apposito modulo) in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l’iscrizione anagrafica.

Lo scioglimento della Convivenza di fatto può avvenire anche unilateralmente, con richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, in questo caso il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione. 

Come fare

Le coppie conviventi che vogliano istituzionalizzare la loro posizione o che vogliono regolare lo scioglimento della convivenza di fatto, devono rendere dichiarazione congiunta  presso l'Ufficio Servizi Demografici compilando l’apposita Dichiarazione di costituzione della Convivenza o Dichiarazione di scioglimento della convivenza, unitamente alle copie dei documenti d’identità.

La documentazione potrà pervenire al Comune:

  • per posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.villadiserio.bg.it;
  • per posta elettronica: info@comune.villadiserio.bg.it;
  • consegnandola personalmente all’Ufficio Servizi Demografici;
  • spedita a mezzo raccomandata.
Cosa serve
Cosa si ottiene

Diritti che si acquisiscono con la convivenza di fatto
Riassunto dell'Art. 1, comma 38 - L. 20 maggio 2016, n. 76 e seguenti.
I conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
  • diritti inerenti alla casa di abitazione e successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • diritti del convivente nell’attività di impresa;
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Con specifica dichiarazione ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Disciplina dei rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto possono altresì disciplinare i propri rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza da sottoscrivere presso un Notaio o Avvocato.

Il contratto di convivenza e eventuali modifiche o risoluzione dovrà avere la forma scritta di atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
Il contratto di convivenza sarà trasmesso dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula.

Il contratto può contenere: 

  • l’indicazione della residenza; 
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo; 
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza). 

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione.

Tempi e scadenze

L'Uffico competente finalizza la pratica entro 45 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Costi

Il servizo è gratuito.

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05
Lug/24

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